CONTRATTI DI RICERCA

Con la riforma introdotta dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha modificato la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono stati introdotti i Contratti di ricerca, che sostituiscono i precedenti Assegni di ricerca.

Si tratta di:

  • contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;

  • finalizzati allo svolgimento di specifici progetti di ricerca;

  • attivabili da università ed enti di ricerca, anche su fondi esterni competitivi;

  • la durata minima è generalmente biennale;

  • la durata massima è cinque anni complessivi, anche considerando eventuali proroghe o rinnovi presso la stessa istituzione.

La durata è strettamente collegata al progetto di ricerca finanziato, alla disponibilità delle risorse e alla programmazione scientifica della struttura proponente ed è disciplinata dalle singole Università nei propri regolamenti interni, in coerenza con il quadro normativo nazionale. 

I contratti di ricerca possono rappresentare una fase di qualificazione scientifica e progettuale utile per l’accesso ai bandi RTT.

Vedi anche 

ASSEGNISTA DI RICERCA

RICERCATORE UNIVERSITARIO

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