Con la riforma introdotta dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha modificato la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono stati introdotti i Contratti di ricerca, che sostituiscono i precedenti Assegni di ricerca.
Si tratta di:
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
finalizzati allo svolgimento di specifici progetti di ricerca;
attivabili da università ed enti di ricerca, anche su fondi esterni competitivi;
la durata minima è generalmente biennale;
la durata massima è cinque anni complessivi, anche considerando eventuali proroghe o rinnovi presso la stessa istituzione.
La durata è strettamente collegata al progetto di ricerca finanziato, alla disponibilità delle risorse e alla programmazione scientifica della struttura proponente ed è disciplinata dalle singole Università nei propri regolamenti interni, in coerenza con il quadro normativo nazionale.
I contratti di ricerca possono rappresentare una fase di qualificazione scientifica e progettuale utile per l’accesso ai bandi RTT.
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