CONTRATTO DI LICENZA

Il contratto di licenza è l'accordo con cui il titolare di un diritto di proprietà intellettuale o industriale (il licenziante o licensor) concede a un altro soggetto (il licenziatario o licensee) il diritto di sfruttare economicamente quel bene, in cambio di un corrispettivo (solitamente chiamato royalty).

A differenza della "cessione" (che è una vendita definitiva), la licenza è una sorta di "affitto" strategico: il proprietario resta tale, ma permette ad altri di usare la sua invenzione, il suo marchio o la sua opera per un periodo determinato.

Elementi Essenziali del Contratto

Per essere valido, un contratto di licenza deve definire alcuni punti critici:

  • Oggetto: cosa si sta licenziando esattamente? (Un brevetto, un software, un marchio, un know-how specifico).
  • Esclusività: esclusiva: Solo il licenziatario può usare il bene (nemmeno il proprietario può farlo in quella zona).
  • Non esclusiva: il proprietario può concedere la licenza a più persone contemporaneamente.
  • Ambito Territoriale: la licenza può valere per un singolo Stato, per l'intera Unione Europea o per tutto il mondo.
  • Durata: il tempo per cui è concesso l'uso (spesso legato alla scadenza del brevetto stesso).
  • Corrispettivo (Royalty): può essere una cifra fissa (lump sum) o, più comunemente, una percentuale sulle vendite effettuate dal licenziatario.

Tipologie comuni di Licenza

  • Licenza di Brevetto: Permette a un'azienda di produrre e vendere un'invenzione protetta.
  • Licenza di Marchio (Licensing): Molto comune nella moda o nel merchandising (es. un produttore di occhiali che usa il marchio di una casa di alta moda).
  • Licenza Software (EULA): Quella che accettiamo (spesso senza leggere) quando installiamo un programma o un'app.
  • Licenza di Know-how: Riguarda segreti commerciali o procedure tecniche non brevettate ma preziose.

Fonti Normative

In Italia, il contratto di licenza è regolato da diverse fonti che ne definiscono i confini:

Il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) che all'art. 23 disciplina specificamente la licenza di marchio e agli art. 66 e segg. tratta i diritti derivanti dal brevetto e la possibilità di concedere licenze;

Il Codice Civile che all'art. 1322 tratta l'autonomia contrattuale (le parti possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare), e all'art. 2589 tratta il trasferimento dei diritti sulle invenzioni industriali.

La Legge sul Diritto d'Autore (Legge 633/1941) per quanto riguarda la licenza di opere dell'ingegno e software.

Vedi anche 

BREVETTO

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