Il contratto di licenza è l'accordo con cui il titolare di un diritto di proprietà intellettuale o industriale (il licenziante o licensor) concede a un altro soggetto (il licenziatario o licensee) il diritto di sfruttare economicamente quel bene, in cambio di un corrispettivo (solitamente chiamato royalty).
A differenza della "cessione" (che è una vendita definitiva), la licenza è una sorta di "affitto" strategico: il proprietario resta tale, ma permette ad altri di usare la sua invenzione, il suo marchio o la sua opera per un periodo determinato.
Elementi Essenziali del Contratto
Per essere valido, un contratto di licenza deve definire alcuni punti critici:
- Oggetto: cosa si sta licenziando esattamente? (Un brevetto, un software, un marchio, un know-how specifico).
- Esclusività: esclusiva: Solo il licenziatario può usare il bene (nemmeno il proprietario può farlo in quella zona).
- Non esclusiva: il proprietario può concedere la licenza a più persone contemporaneamente.
- Ambito Territoriale: la licenza può valere per un singolo Stato, per l'intera Unione Europea o per tutto il mondo.
- Durata: il tempo per cui è concesso l'uso (spesso legato alla scadenza del brevetto stesso).
- Corrispettivo (Royalty): può essere una cifra fissa (lump sum) o, più comunemente, una percentuale sulle vendite effettuate dal licenziatario.
Tipologie comuni di Licenza
- Licenza di Brevetto: Permette a un'azienda di produrre e vendere un'invenzione protetta.
- Licenza di Marchio (Licensing): Molto comune nella moda o nel merchandising (es. un produttore di occhiali che usa il marchio di una casa di alta moda).
- Licenza Software (EULA): Quella che accettiamo (spesso senza leggere) quando installiamo un programma o un'app.
- Licenza di Know-how: Riguarda segreti commerciali o procedure tecniche non brevettate ma preziose.
Fonti Normative
In Italia, il contratto di licenza è regolato da diverse fonti che ne definiscono i confini:
Il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) che all'art. 23 disciplina specificamente la licenza di marchio e agli art. 66 e segg. tratta i diritti derivanti dal brevetto e la possibilità di concedere licenze;
Il Codice Civile che all'art. 1322 tratta l'autonomia contrattuale (le parti possono concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare), e all'art. 2589 tratta il trasferimento dei diritti sulle invenzioni industriali.
La Legge sul Diritto d'Autore (Legge 633/1941) per quanto riguarda la licenza di opere dell'ingegno e software.
Vedi anche