EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM (ERIC)

Consorzio Europeo di Infrastrutture di Ricerca (ERIC)

Per superare la frammentazione normativa, ridurre i costi a carico dei singoli stati membri e sostenere la competitività globale delle infrastrutture di ricerca europee, l'Unione Europea con il Regolamento CE n. 723/2009 ha istituito una specifica forma giuridica: l'ERIC (European Research Infrastructure Consortium)

La specificità di tale forma giuridica, oltre a prevedere la flessibilità necessaria per adattarsi ai requisiti specifici di ciascuna IR, comporta una serie di vantaggi:

  • la piena capacità giuridica riconosciuta in tutti i paesi dell'Unione
  • un processo più veloce rispetto alla creazione di un'organizzazione internazionale
  • la possibilità di beneficiare di esenzioni fiscali sull’IVA e sulle accise.

Il percorso per la costituzione di un ERIC segue una procedura rigorosa gestita dalla Commissione Europea che prevede:

  • Presentazione della domanda: i soggetti richiedenti presentano una domanda scritta alla Commissione, includendo la proposta di statuto e una descrizione scientifica e tecnica dell'infrastruttura;
  • Valutazione tecnica: la Commissione valuta la domanda avvalendosi del parere di esperti indipendenti e di organismi come l'ESFRI (Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca);
  • Decisione e pubblicazione: se i requisiti sono soddisfatti, la Commissione adotta una decisione di costituzione. L'ERIC acquisisce personalità giuridica dalla data di entrata in vigore di tale decisione, che viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

Per ottenere lo status di ERIC l'IR deve soddisfare precisi criteri di ammissibilità:

  • Composizione minima: deve contare almeno tre Stati membri come fondatori; 
  • Sede legale: l'ERIC deve avere la propria sede legale nel territorio di uno dei membri (Stato membro o paese associato);
  • Interesse europeo: l'infrastruttura deve essere necessaria per la realizzazione di programmi di ricerca europei e rappresentare un valore aggiunto per il rafforzamento dello Spazio Europeo della Ricerca;
  • Accesso aperto: deve garantire un effettivo accesso alla comunità scientifica europea (ricercatori degli Stati membri e dei paesi associati) in base alle norme del proprio statuto;
  • Assenza di scopo di lucro: la funzione principale deve essere la gestione dell'infrastruttura su base non economica;
  • Eccellenza e mobilità: deve contribuire alla diffusione dei risultati della ricerca e favorire la mobilità dei ricercatori e delle conoscenze in tutta Europa.

Attualmente l’Italia partecipa a 29 dei 33 ERIC istituiti in tutta Europa. Di questi, quattro hanno stabilito la propria sede legale (Host Country) sul territorio nazionale:

  • CERIC – ERIC specializzato nel campo dei materiali, dei biomateriali e delle nanotecnologie, con particolare attenzione ai materiali per l'energia e alle scienze della vita (Trieste);
  • EMSO - ERIC specializzato in ambito marino, con l'obiettivo di esplorare, monitorare e comprendere meglio i fenomeni che avvengono all'interno e al di sotto degli oceani e il loro impatto critico sulla Terra (Roma) ;
  • EPOS - ERIC specializzato in Scienze della Terra, con l'obbiettivo di monitorare e comprendere il sistema dinamico e complesso della Terra solida (Roma);
  • E-RIHS - ERIC specializzato allo studio, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale (Firenze).
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